Visto il susseguirsi negli ultimi tempi di leggi, decreti, proroghe, cambiamenti sulle procedure e conseguenti articoli comparsi sul nostro portale, cerchiamo di riassumere in breve la normativa attualmente in vigore sulle detrazioni fiscali per il risparmio energetico (55%).
Il Decreto Legge n.83/2012 (convertito nella Legge n.134 del 7 agosto 2012) proroga come termine ultimo per accedere a questa agevolazione fiscale il 30 giugno 2013.
Dopo questa data, ossia dal 1 Luglio 2013 e salvo ulteriori proroghe, le spese sostenute per gli interventi edilizi mirati al risparmio energetico potranno rientrare nella detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie, che tornerà ad essere del 36%.
Si parla di spese sostenute, quindi il criterio per l’individuazione temporale dell’intervento è quello di cassa. Si guarderà la data dell’effettivo pagamento e non la data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Ripartizione della detrazione
Il numero di anni in cui ripartire la detrazione è stato più volte modificato.
Per gli interventi eseguiti a partire dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in 10 rate annuali.
Caratteristiche dell’edificio indispensabili per accedere alla detrazione del 55%
L’edificio su cui si eseguono gli interventi deve essere esistente e già dotato di impianto di riscaldamento. Inoltre, a differenza della detrazione per le ristrutturazioni edilizie che è valida solo per le abitazioni, quella per il risparmio energetico può essere utilizzata per edifici di qualsiasi categoria catastale (abitazioni, uffici, negozi, attività produttive o artigianali, ecc.).
La prova di esistenza dell’edificio è data dall’iscrizione al catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, ed anche dal pagamento dell’Ici a partire dal 1997, se dovuta.
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Sono compresi gli interventi di sostituzione di impianto di riscaldamento esistente con impianto dotato di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto dell’impianto di distribuzione, oppure con impianti di riscaldamento con pompe di calore o impianti geotermici a bassa entalpia.
Rientra anche la sostituzione di uno scaldacqua tradizionale con uno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.
Il limite massimo per la detrazione è 30.000 euro.
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